Art. 6.
(Revoca dell'accreditamento).

      1. I servizi pubblici sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 2, competenti per territorio possono sospendere o revocare l'accreditamento riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 in caso di violazioni alle disposizioni della presente legge o dei codici deontologici nonché a seguito della segnalazione di provvedimenti disciplinari a carico di singoli proessionisti

 

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disposti dai competenti ordini professionali provinciali e regionali.